Con la sentenza in commento il TAR Lazio, sede di Roma, si è pronunziato sui limiti entro i quali è consentito l’affidamento diretto dei contratti pubblici sotto soglia e sul c.d. rischio tecnico nelle procedure di gara telematiche.
Sotto il primo profilo, richiamando l’art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, il TAR ha affermato che “la norma … è chiara nel limitare la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affido diretto per lavori o servizi di importo non superiore alla soglia di € 40.000,00 e nel prevedere la necessità di consultazione di almeno cinque operatori economici nel caso di importi superiori per le forniture”.
In considerazione di ciò, ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione che, con riferimento a un appalto per la “fornitura, trasporto e montaggio di allestimenti per l’evento congressuale” dalla stessa programmato, con importo a base d’asta di euro 160.000, ha indetto una procedura negoziata alla quale ha invitato a partecipare sette operatori.
Il TAR ha altresì rilevato che un affidamento diretto della commessa sarebbe stato illegittimo, in quanto si sarebbe determinata un’aperta violazione della previsione di cui al predetto art. 36 co. 2, D.Lgs. n. 50/2016.
Sotto il secondo profilo, ha affermato che in materia di procedure amministrative telematiche trova applicazione il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica (“rischio di rete” dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete, e “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente.
Per l’effetto, grava su quest’ultimo l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (come i fermi del sistema ovvero il mancato rispetto dei livelli di servizio), per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore/amministrazione.