Con la sentenza n. 610 del 15 gennaio 2021, il TAR Lazio ha stato ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 120, comma 7, c.p.a. il ricorso proposto contro l’aggiudicazione di una gara nel caso in cui l’esclusione dalla procedura selettiva della medesima gara sia già stata impugnata con separato ricorso.
Pertanto, in caso di impugnazione dell’esclusione da una gara, l’aggiudicazione deve necessariamente essere impugnata con i “motivi aggiunti”.
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