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I chiarimenti del MIT in merito agli obblighi di pubblicazione dell’avviso relativo alle procedure negoziate

I chiarimenti del MIT in merito agli obblighi di pubblicazione dell’avviso relativo alle procedure negoziate

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

In relazione agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1 del Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il chiarimento trasmesso il 13 gennaio 2021 a tutti i provveditorati alle opere pubbliche, all’Anas e a Rfi, ha chiarito che l’avviso di trasparenza per le procedure negoziate senza bando fino alla soglia Ue consente di partecipare alla procedura e, per l’effetto, non può essere considerato una semplice comunicazione.

A tal proposito, il capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del MIT, Pietro Baratono, ha rammentato che «l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020 subordina l’utilizzo della procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del codice del contratti pubblici alla consultazione di un numero di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo dell’affidamento», precisando, inoltre, che «gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti devono rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese».

Il nucleo del documento riguarda il c.d. «avviso di trasparenza» connesso all’obbligo di dare «evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali», vale a dire uno specifico obbligo di trasparenza che il Ministero riconduce alla necessità di bilanciare l’innalzamento delle soglie di utilizzo della procedura negoziata ove gli offerenti siano scelti attingendo da elenchi di operatori economici ovvero con indagine di mercato.

Link alla circolare del MIT. Foto: Wikipedia

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