Il Consiglio di Stato in Sezione Consultiva è stato investito della questione avente ad oggetto lo schema di regolamento predisposto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione recante le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 44 del Codice appalti. Assumono particolare rilevanza le censure riferite agli articoli 20 e 21 dello schema, disposizioni relative, rispettivamente, all’apertura e valutazione delle offerte tecniche, nonché all’apertura e valutazione delle offerte economiche.
Il regolamento in esame ha una applicazione generalizzata, dunque estesa sia alle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo più basso sia a quelle aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, il Consiglio di Stato precisa che per le “procedure di affidamento aggiudicate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve rimanere, ai sensi del predetto articolo 77 del codice, il solo organo deputato alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed all’assegnazione dei relativi punteggi, potendosi demandare al sistema telematico unicamente lo svolgimento di compiti prettamente aritmetici, come ad esempio il calcolo del punteggio totale assegnato al singolo partecipante e purché rimanga sempre escluso che il sistema telematico possa sostituirsi alla commissione giudicatrice nell’esercizio del suo potere tecnico-discrezionale”.
Di conseguenza “nelle sole procedure di affidamento aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso – ove possono essere eseguite in modo automatizzato, senza esercizio di potere discrezionale da parte del seggio di gara, sia la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta economica sia l’elencazione dei ribassi d’asta (dal minore al maggiore) – meglio potranno essere sfruttate le potenzialità del sistema telematico, rimanendo sempre fermamente escluso che quest’ultimo possa sostituirsi nella verifica delle offerte sospettate di anomalia”.
Alla luce di tali motivi, il Consiglio di Stato ritiene necessaria l’integrale riscrittura dei due menzionati articoli anche alla luce di quanto esposto.
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