Con la pronuncia in commento, il TAR emiliano ha avuto modo di chiarire che la dichiarazione con cui il RTI specifica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti è un elemento che attiene all’offerta: i membri assumono dunque un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Stazione appaltante in vista dell’eventuale attuazione del contratto, e detto impegno deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara, perché in questo modo i professionisti raggruppati formalizzano – nei loro rapporti e nei confronti dell’amministrazione – la misura entro la quale provvederanno all’esecuzione del rapporto e la corrispondente quota dei requisiti di cui devono essere in possesso (cfr. anche, sul punto, TAR Campania, Napoli, Sez. I, 28.5.2020, n. 2041).
Eventuali carenze dichiarative, pertanto, non sono afferenti “… a profili od irregolarità formali, bensì alla conformazione strutturale del concorrente, analogamente all’ipotesi considerata dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 – e idonee a determinare l’esclusione del raggruppamento a prescindere dal possesso dei requisiti in capo ai suoi singoli componenti” (Cons. Stato, Sez. V, 31.7.2019, n. 5427).
Ne consegue l’inammissibilità del soccorso istruttorio.