Il Consiglio di Stato con la sentenza dell’11 novembre 2020, IV Sez., n. 6392, ha affermato che la richiesta di fatturato specifico prova la capacità economica finanziaria e non costituisce, pertanto, una risorsa tecnica. La pronuncia deriva da una controversia in cui si discuteva della legittimità di un contratto di avvalimento. I giudici hanno avuto modo di ribadire la differenza esistente e la ratio sottesa alla richiesta di fatturato e di esperienze pregresse.
In particolare è stato chiarito che il fatturato specifico va qualificato come requisito di carattere economico-finanziario e non come risorsa tecnica, atteso che l’art. 83, comma 4, lett. a), del Codice appalti stabilisce che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le Stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere “che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto“.
Link all’articolo