L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella segnalazione (S 4008) ha chiesto (rispetto alla disciplina del subappalto prevista dal codice appalti, già oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea) al Parlamento e al Governo di rimuovere i limiti generalizzati al subappalto e demandare alle Stazioni appaltanti la possibilità di individuare eventuali limitazioni per casi precisi.
Sotto la lente di ingrandimento sono finite le disposizioni sui limiti di utilizzo, ossia l’articolo 105 del Codice appalti e l’articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 (cd. sblocca cantieri).
A livello europeo è stato infatti ritenuto che i commi 2 e 5 dell’articolo 105 siano in contrasto con il diritto UU, nella misura in cui limitiano in linea generale il ricorso all’istituto in esame, senza circoscrivere tale restrizione nelle sole fattispecie in cui sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto.
La segnalazione dell’AGCM arriva proprio in vista della scadenza del periodo previsto dal decreto Sblocca cantieri, per ribadire «la valenza pro-concorrenziale dell’istituto del subappalto» e evidenziare come un ampliamento del suo utilizzo aumenterebbe le possibilità per le piccole e medie imprese di operare sui mercati. In particolare, l’Autorità ha ricordato che una disposizione «che vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto oltre una percentuale fissa dell’affidamento, indipendentemente dal settore economico interessato dall’appalto, dalla natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori, non può essere ritenuta compatibile con la direttiva 2014/24/Ue».
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