Con un’interessante sentenza del 3 novembre 2020, la Seconda Sezione del TAR Lazio, Roma, si è espressa in merito alla possibile derogabilità di una clausola, contenuta nel disciplinare di gara, che prevede un numero massimo di lotti che ciascun concorrente può aggiudicarsi.
Segnatamente, con la sentenza in rassegna, il TAR ha stabilito che, ove il disciplinare di una gara di appalto di servizi preveda espressamente un numero massimo complessivo di lotti, ordinari e accessori, che ciascun concorrente può aggiudicarsi, è da considerarsi legittimo il diniego opposto dalla P.A. in ordine all’istanza avanzata dal concorrente risultato già aggiudicatario del numero massimo di lotti, tendente ad ottenere l’aggiudicazione di uno ulteriore, laddove, per l’aggiudicazione di tale lotto, nonostante la esclusione di alcune imprese, figurino comunque altri concorrenti potenziali aggiudicatari, con conseguente esclusione del rischio di gara deserta.
In particolare, è stato evidenziato dai Giudici che tale decisione è stata adottata alla luce di due seguenti considerazioni: la prima è che il meccanismo derogatorio al limite numerico di lotti aggiudicabili previsto dalla lex specialis, si fonda sull’esigenza di non lasciare che un lotto vada deserto in caso di originaria mancanza od esclusione di altre imprese che avrebbero potuto aggiudicarselo; la seconda che l’attivazione di tale meccanismo – quando il lotto sia stato già effettivamente aggiudicato secondo i criteri generali – prima ancora di risolversi nell’attribuzione ad una delle concorrenti di un ingiustificato vantaggio rispetto agli altri operatori economici, priverebbe di senso la stessa disposizione derogatoria, destabilizzando l’equilibrio concorrenziale sotteso al complessivo impianto del disciplinare di gara.