Con la delibera n. 737 del 9 settembre 2020, l’Autorità nazionale anticorruzione ha avuto modo di precisare che in caso di risoluzione consensuale di un contratto di concessione, non è possibile proseguire i lavori scorrendo la graduatoria della procedura di gara.
Sul punto, l’ANAC si è espressa negativamente in merito alla legittimità dello scorrimento in conseguenza della risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016 in quanto si pone in contrasto con l’art. 110 del Codice dei contratti pubblici «che è norma di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti, tra i quali non rientra la risoluzione consensuale», a prescindere dall’esigenza di concludere i lavori.
Ad avviso dell’Anac, infatti, ove si ammettesse uno scorrimento della graduatoria in presenza di ogni risoluzione consensuale, si potrebbe facilmente eludere l’esito della gara, delineandosi un’ipotesi di cessione del contratto di appalto pubblico, in aperto contrasto con il principio generale di immodificabilità soggettiva dell’appaltatore pubblico.
Infine, l’Autorità dubita, altresì, dell’applicabilità dell’art. 5, comma 4 del D.L 76/2020, che consentirebbe lo scorrimento della graduatoria in caso di sospensione del contratto, in quanto non sembrerebbe essere rispettata la procedura ivi prevista che prevede il previo coinvolgimento del collegio consultivo tecnico, oltre al fatto che la norma pare applicabile ai soli lavori.
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