Il T.A.R. Toscana, con la sentenza del 5 ottobre 2020, n. 1154, ha ritenuto che la risoluzione consensuale del contratto di un precedente rapporto e la revoca dell’aggiudicazione, disposta da un’amministrazione diversa da quella che ha abbia indetto la gara, e successivamente annullata dal giudice amministrativo, non rientrano nella categoria di illeciti professionali ex art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 valutabili dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione dalla gara. In particolare, la risoluzione consensuale di un precedente contratto pubblico non è idonea ad incidere sull’integrità professionale del concorrente. Tale principio di diritto assume importante rilevanza ai fini della delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice dei contratti pubblici.
Per un approfondimento sul tema si rinvia al seguente link