Le soglie di sbarramento vengono inserite all’interno della legge di gara e si concretizzano in un punteggio tecnico minimo che l’operatore economico deve soddisfare per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche. Qualora il suddetto punteggio non venga raggiunto, l’operatore economico viene escluso automaticamente dalla gara, perché l’offerta è “qualitativamente inadeguata”.
Il T.A.R. Veneto, con la sentenza del 17 settembre 2020, n. 828, ha sancito la piena legittimità delle soglie di sbarramento nelle offerte tecniche, poiché la loro finalità è quella di garantire una qualità elevata delle offerte presentate.
Dello stesso avviso è anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha rilevato che, se un’offerta non raggiunge la soglia di sbarramento prestabilita nella lex specialis di gara e, dunque, non soddisfa le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, “non deve essere presa in considerazione al momento della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (C.G.U.E., IV, 20 settembre 2018, n. 546).
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