Il Tar Campania, con la sentenza n. 3982 del 23 settembre u.s., ha sancito che non lede il principio di concorrenza la previsione, nella legge di gara, di una clausola che prevede in capo all’aggiudicatario il rimborso delle spese della committenza.
In particolare, il Giudice campano, sulla scorta dei principi recentemente espressi dal Consiglio di Stato ( Cons. Stato, 19 maggio 2020, n. 3173), ha osservato come la clausola in esame “non sia lesiva della concorrenza in generale, ma possa produrre un pregiudizio esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario, ciò in considerazione della circostanza che il corrispettivo, peraltro, di esiguo importo, è richiesto solo in caso di aggiudicazione e non in relazione alla mera partecipazione alla gara”.