La Corte di Giustizia dell’UE, con sentenza C-367/19 del 10 settembre 2020, ha affermato che l’art. 2, par. 1, punto 5, della direttiva 2014/24 non può costituire un fondamento giuridico per il rigetto automatico di un’offerta che proponga un prezzo pari a 0.
L’offerta in questione può difatti essere qualificata come offerta anormalmente bassa, trovando dunque applicazione l’art. 69 della direttiva 2014/24/UE, a mente del quale l’amministrazione aggiudicatrice “deve seguire la procedura prevista in detta disposizione, chiedendo all’offerente spiegazioni in merito all’importo dell’offerta. Infatti, dalla logica sottesa all’articolo 69 della direttiva 2014/24 risulta che un’offerta non può automaticamente essere respinta per il solo motivo che il prezzo proposto è di EUR 0”.
La stessa amministrazione sarà tenuta a valutare le informazioni fornite dall’offerente e potrà respingere l’offerta solamente nel caso in cui gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.
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