L’ANAC, con delibera n. 704 del 4 agosto 2020, ha affermato che i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’UE nelle sentenze del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) e del 27 novembre 2019 (causa C-402/18) non appaiono determinare la disapplicazione del limite percentuale del 30% in materia di subappalto previsto dal Codice dei contratti pubblici per la categoria di opere superspecialistiche (cd. SIOS).
Nello specifico, l’ANAC ha rilevato che “è dubbio che i principi espressi nelle sentenze della Corte di giustizia UE del 26/09/2019 e del 27/11/2019 in ordine al limite del 30% per il subappalto possano ritenersi estendibili anche alle opere superspecialistiche, soggette a un regime normativo speciale in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, per le quali il limite al subappalto ex art. 105, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 si giustifica nelle intenzioni del legislatore con l’esigenza di assicurare alla stazione appaltante che l’esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall’appaltatore qualificato, coerentemente tra l’altro con la disciplina dettante il divieto di avvalimento di cui all’art. 89, comma 11, del Codice”.
Di seguito il link alla delibera