Con la sentenza in commento, il T.A.R. Lombardia ha affermato che deve essere consentito l’accesso documentale all’integrale contenuto dei moduli DGUE, ai relativi allegati e alle dichiarazioni rese ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni rese dall’operatore economico alla stazione appaltante sui fatti idonei ad essere qualificati come grave illecito professionale ex art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016, o, qualora ricorra una delle altre ipotesi previste dallo stesso art. 80, come causa di esclusione dalla procedura di gara.
Per la stessa ragione deve essere consentito l’accesso anche alle risultanze del casellario giudiziale, perché rientranti all’interno della categoria degli atti di gara, sui quali l’impresa partecipante alla procedura di evidenza pubblica vanta un interesse qualificato alla loro conoscenza.
Pertanto, la pronuncia in rassegna costituisce applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “l’accesso ai documenti amministrativi prevale in ogni caso, anche sui dati cd. sensibili, qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente” (C.d.S., Sez. V, n. 6318/2009).