Il Collegio con la pronuncia in commento ha affermato che la fissazione di un termine per la presentazione delle offerte risponde al fondamentale principio della parità di trattamento. Quest’ultimo costituisce la base della disciplina concorrenziale e in mancanza di tale termine sarebbe rimesso alla Stazione appaltante stabilire discrezionalmente quando il numero di offerte prevenute appaia idoneo a garantire un confronto concorrenziale sufficientemente ampio.
Sul punto il TAR ha precisato che la necessaria presenza di un termine finale sottrae alla disponibilità dell’Amministrazione tale apprezzamento, imponendole di stabilire a priori e in modo oggettivo il lasso temporale entro il quale le offerte devono pervenire a garanzia della trasparenza e al fine di evitare possibili favoritismi.
La medesima ratio sta alla base della tassatività dei motivi per i quali il termine non può essere discrezionalmente prorogato, tantomeno se su espressa richiesta di uno specifico operatore.
L’art. 79 D.Lgs. n. 50/2016, infatti, configura la proroga quale strumento finalizzato ad assicurare agli operatori economici un termine sufficiente per l’elaborazione delle offerte qualora siano state apportate modifiche significative agli atti di gara.
Tale norma, pertanto, non configura un obbligo parallelo ad una presunta facoltà di prorogare il termine di presentazione dell’offerta per motivi discrezionalmente individuati dalla Stazione appaltante, ma postula invece proprio l’assenza di una siffatta non regolamentata facoltà, stabilendo i presupposti obiettivi ricorrendo i quali la posticipazione della presentazione delle proposte può ritenersi ammissibile.