La sentenza in esame è stata pronuncia all’esito di una controversia nella quale la parte ricorrente ha chiesto l’esclusione dell’aggiudicataria eccependo la mancanza del requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato per l’attività oggetto della gara, in quanto dalla visura camerale sarebbe risultato che la stessa non svolgeva come attività principale quella avente ad oggetto i servizi affidati.
Il TAR Lombardia si è espresso rigettando il motivo di ricorso sul presupposto che la descrizione dell’oggetto sociale inserita nella visura camerale non può rilevare ai fini probatori, avendo un valore ed una finalità meramente “notiziale”.
Tanto che il TAR ha affermato che, secondo tale principio, la mera menzione all’interno dell’oggetto sociale indicato nella visura non può essere ritenuta una prova dell’effettivo svolgimento dell’attività indicata, la quale deve essere verificata.