Con la sentenza in epigrafe, il TAR del Molise si è pronunciato in materia di criteri di nomina dei commissari delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Il Collegio ha anzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’articolo 78 [l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC], la commissione aggiudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Tuttavia, come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 2 aprile 2020, n. 119; TAR Lazio, Latina, sez. I, 21 ottobre 2019, n. 625), la previsione dell’art. 216, comma 12 deve essere interpretata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa: per cui, “ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle ridette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della nomina”.
Nel caso di specie però – ha rilevato il TAR – la stazione appaltante oltre a non aver previamente determinato i criteri di scelta dei commissari, ha individuato il membro esterno della commissione senza ricorrere a procedure in grado di garantire trasparenza, imparzialità e terzietà, selezionandolo tra i componenti del Consiglio Nazionale dei Geologi sulla base del solo curriculum. La scelta del commissario all’interno di un intero Albo Nazionale, però, se da un lato garantisce il rispetto del principio della specifica competenza richiesta, dall’atro, come ha evidenziato il Collegio, non è idonea a garantire l’imparzialità dell’individuazione del commissario.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, il TAR ha dichiarato illegittimo il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice e ha conseguentemente annullato gli atti della procedura.