Con la delibera del 13 gennaio 2021, n. 22, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha osservato che in caso di sopralluogo obbligatorio, le informazioni acquisite in tale sede, in quanto necessarie ai fini della formulazione di un’offerta consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari della lex specialis, sulle quali ciascun candidato deve essere posto nella condizione di formulare quesiti e richiedere informazioni supplementari entro il termine ultimo indicato dal bando.
A tal proposito ha precisato anche che non è conforme alla normativa di settore la calendarizzazione di sopralluoghi obbligatori in date successive alla scadenza del termine per la presentazione di chiarimenti stabilita dal bando, laddove non sia accompagnata dalla contestuale fissazione di un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimenti.
Nel caso di specie, l’ANAC ha infatti rilevato che la fissazione delle date del sopralluogo per l’istante non era stata coordinata con il termine per la richiesta dei chiarimenti stabilito dal bando, scaduto prima dell’effettuazione del sopralluogo stesso. Nella delibera si evidenzia quindi che «la calendarizzazione dell’iter di gara, in quanto non accompagnata dalla contestuale fissazione di un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimenti, oltre ad essere illogica e contraddittoria, è censurabile in quanto contraria ai principi di correttezza e proporzionalità nonché al principio di parità di trattamento, se, come pare desumibile da quanto rappresentato dall’istante, gli altri concorrenti hanno potuto effettuare il sopralluogo prima del 15 novembre».
La Stazione appaltante avrebbe dovuto peraltro anche valutare l’eventuale differimento del termine di ricezione delle offerte, per consentire l’osservanza dei tempi di risposta previsti dall’art. 79, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. Da qui l’illegittimità dell’esclusione.
Si rimanda al documento integrale dell’ANAC