Con l’ordinanza in oggetto, il Presidente del Tribunale di Roma ha affermato che, ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di nomina di arbitro di cui all’art. 810, co. 2 c.p.c., sia necessario, non solo il decorso del termine di 20 gg. dalla notifica di domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro ed invito alla designazione di arbitro ex art. 810, co. 1 c.p.c., ma anche l’iscrizione del procedimento presso la Camera Arbitrale e la successiva informativa alla controparte, con espresso invito a “alla resistenza innanzi alla predetta Camera Arbitrale ed alla designazione di uno dei professionisti iscritti presso l’apposito albo”.
Nello specifico, notificata la domanda di arbitrato e spirato il termine di legge di 20 gg. per la nomina di arbitro, l’istante ha adito il Presidente del Tribunale di Roma chiedendo che, a norma dell’art. 810 c.p.c., provvedesse alla nomina di arbitro in sostituzione della convenuta.
Il (primo) ricorso proposto è stato rigettato dal Tribunale, con pronuncia di ordinanza di “non luogo a provvedere” – richiamando in proposito l’art. 209, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 – ritenendo che i poteri sostitutivi di pertinenza del Presidente del Tribunale possano essere attivati solamente “dopo che la parte interessata abbia già investito la Camera Arbitrale di Roma, con l’inoltro della domanda di arbitrato corredata dalla designazione del proprio arbitro”.
Pur ritenendo la decisione giudiziale del tutto disancorata dal parametro normativo richiamato – non prevedendo la norma la necessità di incardinare presso la Camera Arbitrale il procedimento, prima di invocare il potere sostitutivo del Presidente del Tribunale – l’istante ha adempiuto a quanto prescritto, trasmettendo alla Camera Arbitrale presso l’ANAC la propria domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro, riservandosi di integrare l’istanza con la nomina dell’arbitro di controparte.
L’istante ha poi adito nuovamente il Presidente del Tribunale di Roma, il quale ha, ancora una volta, rigettato il ricorso ritenendo che “anche all’esito dell’integrazione documentale operata dalla difesa della ricorrente, non risulta ancora soddisfatta la condizione posta – a pena di nullità integrale del lodo prodotto dal collegio arbitrale irregolarmente investito – dal combinato disposto dell’art. 209, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 (“7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo”), dell’art. 810 comma 1 c.p.c. (“Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati”), dell’art. 209, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, designa l’arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 del citato articolo 211, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce)”.
Dunque, il Presidente del Tribunale di Roma, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza proposta – non procedendo, dunque, alla nomina di arbitro richiesta – ritenendo non sufficiente l’aver l’istante inoltrato alla Camera Arbitrale presso l’ANAC la domanda di arbitrato e contestuale atto di designazione di arbitro, dovendone questo anche dare notizia alla controparte “invitandola alla resistenza innanzi alla predetta Camera Arbitrale ed alla designazione di uno dei professionisti iscritti presso l’apposito albo”.
L’ordinanza in oggetto appare a dir poco singolare, posto che le norme di riferimento citate nel provvedimento in oggetto (art. 209 D.Lgs. 50/2016 e art. 810, co. 1 c.p.c.), non prevedono in alcun modo, quale condizione per poter investire il Presidente del Tribunale a norma dell’art. 810, co. 2 c.p.c., l’iscrizione presso la Camera Arbitrale della propria domanda di arbitrato e di darne notizia alla controparte, con invito a resistere dinanzi all’Organismo ed a designare il proprio arbitro. Invero, i poteri sostitutivi di cui al citato art. 810 c.p.c. possono essere invocati al solo spirare del termine di venti giorni previsto dal primo comma di tale articolo.