Con l’arresto in rassegna il TAR capitolino ha affermato il principio, in virtù del quale, nei casi in cui il giudizio che accolga l’azione caducatoria avverso gli esiti della gara non si concluda con una pronuncia di aggiudicazione o di subentro in favore del ricorrente vittorioso, ma venga ordinata la ripetizione di una fase procedimentale (nella specie riedizione della verifica di anomalia e riesame delle offerte secondo i criteri illustrati in giudizio), il giudice, qualora risulti necessario, avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio (nel caso all’esame per la particolare rilevanza sociale degli interessi tutelati dal procedimento di gara attuativi di doveri di solidarietà aventi rilievo costituzionale – “servizio di assistenza a favore di persone svantaggiate… in un territorio particolarmente ampio”), ha facoltà di modulare gli effetti dell’inefficacia del contratto anche differendone la decorrenza per un tempo utile a consentire all’amministrazione affidante di riesercitare il proprio potere (e, nella fattispecie vagliata, di assicurare la continuità del servizio assistenziale nelle more dell’eventuale subentro).
Secondo il TAR adito nella decisione in commento, la base giuridica di detto potere del giudice di disporre opportunamente circa la sorte del contratto, coordinandone l’inefficacia con l’obbligo di ripetizione del procedimento di gara (nella ricorrenza dei presupposti concreti prima esaminati), dovrebbe rinvenirsi nel combinato disposto degli artt. 121 e 122 c.p.a. – che, come già affermato in giurisprudenza, consentono al g.a. di modulare l’efficacia della sentenza di annullamento con temperamento del dogma dell’efficacia ex tunc, anche nella materia dei contratti pubblici – con l’art. 34 lett. “e” del c.p.a. – che permette di adottare le misure necessarie a tutelare le situazioni giuridiche dedotte in giudizio.