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TAR Lazio, Roma, Sez. I – Quater, 24.02.2021, n. 2257

TAR Lazio, Roma, Sez. I – Quater, 24.02.2021, n. 2257

Tar Lazio roma

Con la pronuncia in commento, il TAR Lazio ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso in cui l’Amministrazione pubblica disponga la risoluzione del contratto invocando la clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., la controversia tra le parti contraenti appartiene alla giurisdizione ordinaria, per essere l’atto risolutivo “esercizio di diritto potestativo governato dal diritto comune e non di poteri autoritativi di matrice pubblicistica dell’amministrazione pubblica nei confronti del privato” (In tal senso, Cons. Stato Sez. III, 12/2/2020, n. 1084).

In particolare, il TAR Lazio ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in una controversia avente ad oggetto l’atto con cui il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha proceduto unilateralmente a risolvere una lettera di commessa, relativa alla fornitura di gel igienizzante per le scuole.

Il TAR ha ritenuto che i poteri autoritativi attribuiti al suddetto Commissario straordinario non rilevano, nella fattispecie, ai fini della sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Infatti, secondo il TAR, tali poteri non sarebbero stati esercitati nella risoluzione del contratto di fornitura, la quale, invece, è stata disposta in applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta dalle parti, contenuta nella lettera di commessa. Pertanto, “la dichiarazione unilaterale di voler risolvere il contratto risulta espressione di un diritto potestativo di natura civilistica, senza l’esercizio di alcun potere di diritto pubblico”.

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