Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i pareri nn. 842, 843, 845, ha affermato che, in caso di procedura esperita mediante il sistema Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), la Stazione appaltante ha la mera facoltà, e non già l’obbligo, di effettuare controlli sui requisiti di ordine generale dei concorrenti.
Nel dettaglio, se un operatore economico aggiudicatario di una gara ha dimostrato di essere in possesso di una certificazione SOA in corso di validità, non è necessario che la Stazione appaltante effettui nuovamente i controlli, poiché potrebbe anche apparire ridondante lo svolgimento di nuovi controlli e, al contrario, sarebbe un’accelerazione nel poter divenire celermente alla definizione della pratica.
Pertanto, secondo il Ministero, “l’attestazione Soa attesta il possesso dei requisiti di qualificazione del concorrente, non vi è quindi alcun controllo da compiere in merito, se non quello mediante accesso al sito Anac per accertare l’esattezza della attestazione. Per i requisiti di legittimazione generali di cui l’art. 80 del Codice, l’attestazione Soa non ha rilevanza”.
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