Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nella recente pronuncia n. 278 del 31.03.202, ha ritenuto che negli appalti relativi ai servizi di architettura e di ingegneria non sussiste l’obbligo della indicazione specifica degli oneri per la sicurezza ex articolo 95 D.Lgs. 50/2016, in quanto servizi di natura intellettuale di carattere prevalente.
Secondo il Consiglio, “è vero che nell’oggetto dell’appalto è compresa anche l’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, la direzione misura e contabilità lavori, ma è altrettanto indubbio che nella configurazione complessiva dell’appalto tali attività sono complementari e subvalenti e, quindi, accessorie rispetto all’attività principale di natura intellettuale”. Attualmente “nella giurisprudenza nazionale sussiste un contrasto interpretativo sulla operatività della deroga prevista per i servizi intellettuali, dovendo per alcuni ritenersi predicabile nel solo caso in cui le prestazioni e le attività del servizio siano integralmente di natura intellettuale e non solo prevalenti”. Secondo il Collegio invece, i servizi di natura intellettuale cui fa riferimento l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016 sono quelli in cui le prestazioni intellettuali rivestono carattere prevalente, ancorché non esclusivo.
Di seguito il link alla pronuncia