Con la sentenza n. 497 del 06.04.2021, il TAR Lecce, Sezione III, ha accolto il ricorso dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e ha chiarito il tenore dell’articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, affermando che esso fa sorgere in capo alle Stazioni appaltanti un vero e proprio obbligo di attenersi ai prezzari regionali dato che la disposizione in questione non si esprime in termini di mera possibilità.
Nello specifico, l’art. 23, c. 16, 3° periodo recita: “per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente”.
La vicenda trae origine dal caso di un’amministrazione comunale la quale ha riformulato alcune voci di prezzo già contemplate nel Listino Prezzi Regionale della Puglia dell’anno 2019, indicando altrettanti Nuovi Prezzi (NP) ribassati fino ad un massimo del 65 %. Ciò ha portato a determinare la base d’asta della procedura in € 302.671,15, ammontare che risulta sottostimato, rispetto a quello derivante dall’applicazione del Prezzario Regionale, di € 285.966,40.
Secondo il Collegio, l’istituto dei prezzari regionali risponde a una duplice esigenza in quanto assicura “la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico. Inoltre, tale istituto, “ha funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenire le storture. L’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità.
È, quindi, di tutta evidenza che la previsione di prezzari regionali operi nell’interesse precipuo degli operatori economici del settore operanti sul mercato, non tanto uti singuli, quanto come categoria unitaria.”
Specifica poi il Collegio che, anche ritenendo che il prezzario regionale non abbia valore “tout court” vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo, “deve nondimeno ritenersi che, in caso di eventuale scostamento dai parametri di riferimento, la Stazione Appaltante sia tenuta a darne analitica motivazione (in questo senso cfr. anche la delibera A.N.A.C. n. 768 del 4 settembre 2019).
Ciò è vieppiù necessario ove tale scostamento sia particolarmente sensibile non potendosi tollerare una determinazione del prezzo a base d’asta completamente arbitraria in quanto priva del necessario apparato giustificativo.”
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