Con il parere emesso dal servizio giuridico il 26 febbraio 2021, n. 863, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha precisato che la graduatoria è immodificabile anche in caso di inversione procedimentale.
La questione, sottoposta al Ministero da una Stazione appaltante, originava dall’istanza di accesso agli atti – relativi alla documentazione amministrativa di tutti i concorrenti – presentate da un concorrete il quale, altresì, contestava l’ammissione di un operatore che avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva. Di qui, la richiesta su come avrebbe dovuto comportarsi la Stazione appaltante. E, anche, su come avrebbe dovuto comportarsi se l’accesso agli atti fosse avvenuto dopo il provvedimento di aggiudicazione.
Nel parere il Ministero ha precisato che le irregolarità afferenti alla documentazione amministrativa sono generalmente sanabili attraverso l’applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice e che alla questione sottoposta si applica il cd. principio di invarianza della soglia di anomalia di cui all’art. 95, comma 15, D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale, “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.
Secondo il Ministero dunque, “il principio in esame trova applicazione anche alle procedure di gara in cui è utilizzata la cosiddetta inversione procedimentale; ne consegue che secondo il combinato disposto di cui all’art. 95, comma 15, e 133, comma 8, dlgs 50, considerato che è terminata la fase di ammissione, troverà applicazione il principio dell’invarianza della soglia di anomalia”.
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