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TAR Lazio, Roma, Sez. II, 8.04.2021, n. 4178

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 8.04.2021, n. 4178

Tar Lazio roma

Con la sentenza in commento, il TAR del Lazio, Roma, Sez. II, si è pronunciato in materia di ricorso al soccorso istruttorio nelle procedure per l’affidamento di contratti pubblici durante il periodo emergenziale.

In particolare, nel caso di specie, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto non preceduto dalla doverosa attivazione del soccorso istruttorio volto a consentire l’integrazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario dell’impresa, documentazione che non era stata caricata integralmente a causa di un problema tecnico.

Sul punto, il Collegio ha dapprima ricordato che la normativa vigente, diversamente da quella precedente, non individua un termine perentorio per la comprova dei requisiti e prevede espressamente la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in tale fase.

L’art. 85, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 dispone, infatti, che “prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto (….) di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87”. In tale contesto normativo, ha proseguito il TAR, la giurisprudenza più recente ha escluso la possibilità di esperire il soccorso istruttorio solo nei casi di carenza “sostanziale” della domanda, insuscettibile di essere sanata ex art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (il quale riferisce espressamente il soccorso istruttorio alle sole ipotesi di “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”).

D’altronde, come evidenziato dal Collegio, la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come “una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all’Amministrazione aggiudicatrice”, ma deve essere diretta a individuare l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario.

In questo senso, l’istituto del soccorso istruttorio tende proprio ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse della stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili.

Per tale ragione, ha rilevato il TAR, soprattutto in una fase critica, come quella dell’attuale emergenza sanitaria, l’istituto del soccorso istruttorio “dovrebbe essere interpretato in modo esteso in applicazione dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione”. In tale periodo, infatti, sia le Stazioni appaltanti che le imprese operano spesso con grande difficoltà organizzative in ragione dell’adozione di forme di lavoro a distanza.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha quindi annullato il provvedimento di esclusione impugnato, sottolineando che la Stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio in favore della ricorrente, concedendole un termine per integrare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario. Nel caso di specie, infatti, non vi era alcuna carenza sostanziale dei requisiti in capo alla società ricorrente e quest’ultima si era attivata immediatamente per la risoluzione del disguido tecnico segnalato, dando prova di leale collaborazione con la Stazione appaltante.

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