CGARS, 19 aprile 2021, n. 326
Con la pronuncia in commento, il CGARS è venuto a ribadire che, nell’ipotesi di supposta esistenza di gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di pretesa omissione, da parte del concorrente, delle pertinenti informazioni in corso di procedimento selettivo ai sensi della lett. c-bis) del medesimo comma “deve ritenersi operante un obbligo di fissare un limite temporale di rilevanza delle circostanze, soggette ad obblighi dichiarativi, che possono concretizzare gravi illeciti professionali e condurre all’esclusione del concorrente dalla gara”.
E infatti, ai sensi sia della normativa comunitaria direttamente applicabile (art. 57 comma 7, Direttiva n. 2014/24/UE), sia della normativa introdotta a livello nazionale (art. 80, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato ad opera della L. n. 55/2019), la Stazione appaltante non può escludere dalla gara un concorrente laddove le circostanze che potrebbero costituire un grave illecito professionale si siano verificate nel periodo antecedente l’ultimo triennio. Tale arco temporale inoltre, precisa il CGARS, nel caso di contestazione giudiziale deve essere computato a far data dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. “Il limite temporale”, infatti, “non può che trovare applicazione anche all’ipotesi dei gravi illeciti professionali, non potendosi logicamente consentire un trattamento giuridico più favorevole alle situazioni nelle quali intervengano condanne ostative (per le quali è pacifica la limitazione del periodo di inibizione e dunque la rilevanza temporale della condanna, ex art. 80, co. 10 e 10-bis, primo periodo, del Codice) rispetto situazioni diverse, assoggettabili ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante, in tesi ostative all’infinito, conclusione incompatibile sia con la lettera che con la ratio della richiamata disciplina comunitaria”.
D’altra parte, aggiunge il CGARS, l’obbligo declaratorio in sede di gara non può avere un carattere omnicomprensivo di ogni e qualsiasi vicenda storica del concorrente, “a pena di appesantire oltre misura il procedimento di gara (sia in termini di oneri dichiarativi del concorrente che avuto riguardo alla corrispondente attività valutativa del seggio di gara), sicché deve escludersi che cause di esclusione che hanno perduto rilevanza temporale debbano comunque essere dichiarate” (cfr., in termini, anche Cons. Stato, Sez. V, n. 632 del 20.1.2021).