Si è svolta il 04.05.2021 l’audizione informale dell’ANCE, in videoconferenza, presso la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato nell’ambito dell’esame, del disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020 (DDL 2169/S)”.
Il Vicepresidente ANCE per le opere pubbliche, Edoardo Bianchi, si è soffermato in particolare sull’articolo 8 del DDL in esame, che dispone alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) in materia di subappalto, nell’ottica di superare i rilievi sollevati in materia dalla Commissione Europea.
In particolare, con riferimento a tale istituto, si propone il superamento dei seguenti vincoli:
- l’esclusione dell’operatore economico per carenze dei requisiti generali del subappaltatore (Art. 80, commi 1 e 5);
- l’obbligo per il concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione (Art. 105, comma 4 lett. d);
- l’indicazione della terna dei subappaltatori nonché l’obbligo, per gli appalti sotto soglia, di prevedere nei bandi o avvisi le modalità per la verifica delle condizioni di esclusione prima della stipula del contratto per l’appaltatore ed i subappaltatori nonché l’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali (Art. 105, comma 6).
Al riguardo, Bianchi ha evidenziato come tali modifiche non superano tutte le censure che, ripetutamente, gli organi europei hanno indirizzato all’istituto del subappalto come normato a livello nazionale. Occorrerebbe, pertanto, rendere maggiormente coerente la disciplina nazionale sul subappalto con la normativa comunitaria, che non prevede limitazione alla possibilità di eseguire le lavorazioni anche in via indiretta, come recentemente sancito anche da alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea (sentenze nn. C-395/18 del 30 gennaio 2020, C- 402/18 del 27 novembre 2019, C-63/18 del 26 settembre 2019 e C-406/14 del 14 luglio 2016).
Il Vicepresidente ha, quindi, ribadito che il subappalto va inteso come mera organizzazione dei fattori della produzione, concretizzandosi in uno strumento strumentale alla realizzazione delle opere. Nel ribadire, poi, come l’ANCE sia contraria al subappalto al 100%, Bianchi ha sottolineato l’opportunità di liberalizzare il subappalto per tutte le categorie di lavorazioni scorporabili. Più nello specifico, occorrerebbe:
- eliminare la percentuale massima di subappalto utilizzabile negli appalti, rispetto a quanto attualmente previsto dal nuovo Codice, che la fissa, indistintamente per tutti i settori di attività (lavori, servizi e forniture), al 30 per cento dell’importo complessivo dell’appalto;
- lasciare alla Stazione appaltante la possibilità di fissare, di volta in volta, nel bando o nell’avviso di gara, un limite al subappalto, da apporre però unicamente alla categoria prevalente (che racchiude senz’altro quelle “prestazioni essenziali” dell’appalto rispetto alle quali, secondo la normativa comunitaria la stazione appaltante può valutare l’esigenza di richiedere l’esecuzione diretta dell’appaltatore) e dando la possibilità di fissare tale divieto al massimo fino alla metà dell’importo della categoria prevalente stessa;
- liberalizzare il subappalto per tutte le categorie di lavorazioni scorporabili (SIOS e/o a qualificazione obbligatoria), fermo restando l’obbligo, in caso di subappalto, di esecuzione delle stesse attraverso operatore dotato di adeguata qualificazione;
- sopprimere la previsione che richiede la corresponsione al subappaltatore dei costi della manodopera;
- recuperare il ruolo centrale dell’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, bilanciando la responsabilità di quest’ultimo nei confronti della Stazione appaltante con una disposizione che consenta di utilizzare, ai fini della qualificazione dell’impresa aggiudicataria, le lavorazioni affidate in subappalto;
- chiarire che, nel caso dei contratti similari al subappalto, le attività ovunque espletate, per i lavori, devono essere solo quelle svolte nel cantiere cui si riferisce l’appalto.
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