Con il Comunicato del Presidente del 23 giugno 2021, l’ANAC ha specificato che la cosiddetta “attività di asseverazione”, su cui deve basarsi la valutazione da parte della Pubblica Amministrazione per la partecipazione alle gare, può essere svolta anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’articolo 183, comma 9 del Codice dei Contratti pubblici riserva l’attività di asseverazione oltre agli istituti di credito e alle società di servizi costituite dagli stessi, alle “società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966”. Tale rimando deve essere inteso all’attività svolta dalle società di revisione, ma non l’iscrizione all’albo previsto dalla legge 1966/39.
Di seguito il link al Comunicato