TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 giugno 2021, n. 1546, sull’individuazione da parte della Stazione appaltante nella base d’asta di un costo del lavoro inferiore a quello risultante dalle Tabelle ministeriali
Con la sentenza in commento il giudice amministrativo è tornato a pronunciarsi sulla questione concernente l’individuazione da parte della Stazione appaltante nella base d’asta di un costo del lavoro inferiore a quello risultante dalle Tabelle ministeriali.
In proposito, il TAR ha affermato che minimi scostamenti non integrano di per sé un indice di illegittimità del bando, che difformità rilevanti possono invece inficiare la validità della lex specialis e che, nel contempo, la legittimità della legge di gara viene meno ove la base d’asta non presenti una consistenza tale da garantire ragionevolmente la congruità delle offerte presentate.
La decisione in esame ha inoltre ribadito che lo scostamento dalle tabelle ministeriali da parte della Stazione appaltante nella determinazione della base d’asta “non è indice ex se di illegittimità della disciplina di gara […], perlomeno laddove tale scostamento non sia rilevante e la base d’asta sia tale da garantire ragionevolmente la congruità dell’offerta economica” (cfr., in termini, TAR Lazio, Roma, II, 14 aprile 2016, n. 4404), con la conseguenza che in caso contrario il bando risulterà annullabile.
Il T.A.R. ha altresì ulteriormente ribadito che il bando risulterà parimenti annullabile allorquando l’importo soggetto a ribasso non si ponga nel pieno rispetto degli standard minimi fissati dal CCNL applicabile nel settore di riferimento, richiamando un precedente arresto giurisprudenziale secondo cui “[…] (nel)la determinazione del prezzo a base d’asta nei bandi di gara […] i dati sul costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali […] non costituiscono un limite inderogabile: la previsione di inderogabilità riguarda solamente il trattamento normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva” (TAR Campania, Napoli, V, 2 febbraio 2021, n. 700).
Sulla base di tali premesse la sentenza in parola ha conclusivamente chiarito che “una base d’asta che si fondi su un costo della manodopera più basso rispetto a quello che emerge dalle Tabelle ministeriali”, se è ex se insuscettibile di costituire causa di illegittimità del bando, “lo diventa allorquando vi deroga in termini macroscopici, quando non garantisce ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue, e quando viola il trattamento normativo e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nei confronti del lavoratore”.
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, il T.A.R. ha ritenuto fondate le censure proposte dal ricorrente con riferimento all’illegittimità del bando per l’insufficienza dell’importo ammesso a ribasso, avendo accertato uno scostamento del costo del lavoro individuato nella base d’asta rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali, l’incapienza della base d’asta medesima nonchè “la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali la suddetta condizione deficitaria determina l’illegittimità della lex specialis della procedura (scostamento rilevante, assenza di garanzia di congruità delle offerte, violazione dei minimi retributivi, quest’ultimo aspetto anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 97 comma 6 D. Lgs. 50/2016)”.