La mancata apertura delle buste tecniche in seduta pubblica non è idonea ad inficiare la validità dell’aggiudicazione, ma costituisce una mera irregolarità
Il Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, con la sentenza del 13/09/2021, n. 266, respingendo il ricorso il Giudice Amministrativo, statuisce sulla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione ad altro operatore, rispetto al ricorrente, all’esito di procedura di gara aperta espletata in modalità telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Tar adito evidenzia che la stazione appaltante, pur essendosi auto-vincolata allo svolgimento “in seduta pubblica” dell’apertura dell’offerta tecnica e della verifica dei documenti richiesti, ha poi compiuto tali operazioni in seduta riservata, con conseguente violazione dell’auto-vincolo e invalidità dell’intera procedura.
In definitiva, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che invalidare l’aggiudicazione di una gara telematica per violazione di un’irragionevole auto-vincolo all’apertura pubblica delle buste, solo in ragione del principio di doveroso rispetto della lex specialis di gara e in assenza di una qualsiasi prospettazione di possibili irregolarità, significherebbe riconoscere la prevalenza delle forme sugli interessi sostanziali, in difformità con il diritto amministrativo contemporaneo.
Di seguito il link alla pronuncia integrale