Con la Delibera consiliare del 20.10.2021, l’ANAC ha chiarito che le fondazioni bancarie sono enti di diritto privato e quindi non obbligati ad attenersi al Codice degli Appalti per quanto riguarda la libera partecipazione delle imprese alla gara d’appalto.
Secondo l’Autorità non sussistono pertanto per le Fondazioni bancarie i requisiti per qualificarle quali “organismi di diritto pubblico”.
Emerge, infatti, che le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti indipendenti dagli enti designanti, compresi gli enti locali, con i quali non hanno alcun rapporto di strumentalità o vincoli funzionali e organici.
Pertanto, in assenza di finanziamento pubblico, le fondazioni bancarie sono escluse dal novero degli organismi di diritto pubblico, in quanto non assoggettate alla “influenza pubblica dominante”.
Di seguito il link alla delibera