TAR Lazio, Roma, Sez. I, 2 novembre 2021, n. 11124. Sul soccorso istruttorio e comunicazioni tra stazioni appaltanti e operatori nelle procedure di gara gestite attraverso il MEPA
Con ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, un noto istituto di credito impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara in favore di un altro noto istituto di credito, avente ad oggetto l’affidamento per la gestione del servizio di cassa in favore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Secondo la tesi della ricorrente, l’Agenzia non avrebbe potuto disporre un “secondo” soccorso istruttorio attraverso il canale di comunicazione presente nel MEPA (Mercati Elettronici della PA), in quanto la prima richiesta di regolarizzazione era già stata trasmessa al di fuori del sistema MEPA, a mezzo p.e.c.; pertanto, già la prima richiesta di integrazioni doveva ritenersi conforme alle prescrizioni normative vigenti, non sussistendo un obbligo per la stazione appaltante di utilizzare il sistema MEPA per trasmettere le comunicazioni. Sicché, il termine perentorio per adempiere al soccorso istruttorio avrebbe dovuto calcolarsi dalla prima richiesta e non dalla seconda, con conseguente esclusione della controinteressata per aver ritardato la trasmissione dei documenti oltre il termine stabilito.
Il Collegio, esaminata la questione, ha ricordato che nel caso di procedure di gara gestite attraverso il sistema MEPA, il canale ufficiale di comunicazione tra i concorrenti e la stazione appaltante è quello del sistema informatico di gestione della procedura. Ciò in applicazione delle regole di funzionamento, accettate dalle imprese offerenti, che disciplinano il MEPA e che rispondono alla necessità di garantire, attraverso la gestione unitaria della gara all’interno della piattaforma telematica, la speditezza, certezza e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Dunque, a giudizio del Collegio, la trasmissione della prima richiesta di integrazione tramite un canale “esterno” al MEPA – ossia tramite p.e.c. – era impropria e, pertanto, non idonea a far decorrere il termine perentorio imposto alla controinteressata per la regolarizzazione della documentazione.