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Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021, sono stati rilevati i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.
Gli appaltatori che nel corso dell’esecuzione della commessa hanno dovuto affrontare spese per materiali da costruzione il cui prezzo ha subito un aumento pari o superiore all’8% rispetto alla data di presentazione dell’offerta potranno presentare, ai sensi dell’art. 1-septies, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, un’istanza di compensazione alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale e dunque entro il giorno 8 dicembre 2021.
Per le variazioni in diminuzione, invece, la procedura di compensazione verrà avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla predetta data.
La compensazione dei prezzi andrà determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni rilevate dal decreto ministeriale, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Per una lettura integrale del decreto ministeriale, si rinvia al seguente link.
Visto lo straordinario impatto dell’aumento dei prezzi sulla gran parte delle commesse, lo Studio ritiene utile fornire ai propri Clienti una bozza di istanza – meramente esemplificativa – che, previ opportuni e necessari adeguamenti, può rappresentare un modello di riferimento.