Il Tar Lazio, Sezione III, con sentenza n.1255 del 02.02.2022 si è pronunciato sul rapporto tra tutela della concorrenza e RTI sovrabbondanti, discostandosi dagli orientamenti che ne affermano aprioristicamente il divieto di partecipazione alle gare di appalto. A questo proposito, infatti, il Tar ha ritenuto che ad essere vietato non possa essere il sovradimensionamento del RTI di per sé ma solo l’utilizzo di tale strumento giuridico per finalità eventualmente anticoncorrenziali.
Tale valutazione, essendo tesa ad appurare se nel caso concreto il fine sia macroscopicamente anticoncorrenziale e, quindi, in contrasto con il divieto sancito dall’art. 101 TFUE e/o dall’art. 2 della legge n. 287/1990, spetta alla stazione appaltante in quanto connotata da evidenti profili di discrezionalità.
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