Con sentenza n. 898 dell’8.2.2022 il Consiglio di Stato, sezione V, ha stabilito che un appalto che preveda l’acquisto di beni e l’esecuzione dei lavori di posa in opera accessori si qualifica come contratto di fornitura e non come contratto misto.
Nella sentenza citata si legge che “in astratto un contratto come quello in esame, che preveda l’acquisizione della fornitura di un bene e l’esecuzione di opere, dovrebbe essere qualificato come contratto misto di appalto”. Tuttavia, occorre tener conto dell’art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice degli appalti, in forza del quale per “appalti pubblici di forniture” si intendono “i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione”. Pertanto, qualora in un contratto di appalto siano previsti sia l’acquisto di un bene sia l’esecuzione a carico del contraente di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio, il contratto dovrà qualificarsi come “appalto pubblico di fornitura” e non come “contratto misto di appalto” e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione l’art. 28 del Codice degli Appalti.
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