Cancrini e Partners

Legittima la revoca ove l’aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto

Legittima la revoca ove l’aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto

tar Emilia Romagna

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 7 marzo 2022, n. 379, Legittima la revoca ove l’aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto

Con la sentenza in disamina è stato affrontato il tema della revoca dell’aggiudicazione a fronte del rifiuto dell’operatore economico alla stipula del contratto.

Più nel dettaglio, la società ricorrente, dopo aver gestito il servizio di gestione di beni museali per conto di un ente locale e in virtù di apposita convenzione, risultava aggiudicataria di una nuova procedura di selezione del concessionario indetta dal medesimo Comune.

La ricorrente veniva invitata a sottoscrivere il contratto, tuttavia, dopo un primo invito rispetto al quale l’Impresa aggiudicataria chiedeva un differimento, quest’ultima si disinteressava di presenziare al successivo incontro convocato.

In conseguenza di quanto sopra, il Comune avviava la procedura di revoca dell’aggiudicazione, fondata sulla mancata disponibilità alla stipula, facendo valere il disposto dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, il quale fa salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della P.A. dopo che è divenuta efficace l’aggiudicazione, come avvenuto nella fattispecie all’esame.

Il Collegio ha, infatti, ritenuto applicabile la giurisprudenza che considera, tra i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” che giustificano l’adozione del provvedimento di revoca, i “comportamenti scorretti dell’aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all’aggiudicazione definitiva. In detti casi la revoca assume quella particolare connotazione di revoca – sanzione, poiché la caducazione degli effetti del provvedimento è giustificata da condotte scorrette del privato beneficiario di precedente provvedimento favorevole dell’amministrazione; tuttavia si tratta pur sempre di “motivi di pubblico interesse”, successivi al provvedimento favorevole (o successivamente conosciuti dalla stazione appaltante, e per questo “sopravvenuti”) che giustificano la revoca” (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 3.1.2019, n. 2)” (v. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 5780 del 22 agosto 2019).

Scrivici

News

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale