Il 22 marzo 2022 è entrato in vigore il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
In materia di contratti pubblici, rileva l’art. 23 rubricato “Revisione prezzi” che disciplina l’istituto della compensazione al fine di mitigare gli effetti economici provocati dal fenomeno degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare, è prevista la possibilità per le imprese titolari di contratti pubblici di accedere al Fondo Adeguamento Prezzi chiedendo un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’azienda ha diritto a causa dell’aumento dei prezzi. Eliminata, invece, la possibilità per le imprese, inizialmente prevista, di procedere alla sospensione dei lavori o di richiederne una proroga, a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli aumenti dei prezzi.
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