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Ammissione al controllo giudiziario dell’impresa attinta da una interdittiva antimafia

Ammissione al controllo giudiziario dell’impresa attinta da una interdittiva antimafia

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Sez IV, 16 marzo 2022, n. 3054. Ammissione al controllo giudiziario dell’impresa attinta da una interdittiva antimafia

Il TAR Lazio Roma, Sez. IV, con sentenza del 16 marzo 2022, n. 3054, ha chiarito che il riferimento all’art. 34 – bis del codice antimafia introdotto al comma 2 dell’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 dalla L. n. 55/2019 non può interpretarsi nel senso di attribuire valenza retroattiva al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell’interdittiva, ma deve interpretarsi nel senso che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche successive all’adozione del provvedimento in questione.

La suddetta impostazione è confermata dall’assenza di un’espressa previsione che disponga la retroattività degli effetti scaturenti dal controllo giudiziario e dall’assenza di una giuridica qualificabilità del controllo in questione come meramente “dichiarativo” e/o “accertativo”, in ordine al ricorrere dei presupposti per esso normativamente fissati.

Come osservato nella stessa sentenza “una diversa conclusione, come pure già sottolineato dalla giurisprudenza, rischia di “introdurre e un profondo vulnus alla certezza e speditezza delle procedure di gara, rendendo precari gli atti della procedura adottati dopo l’esclusione disposta per effetto dell’adozione del provvedimento interdittivo e obbligando la stazione appaltante, nel caso in cui l’impresa esclusa sia poi ammessa al controllo giudiziario, a tornare sui propri passi e riattivare il procedimento selettivo a partire dalla fase in cui esso si trovava al momento della disposta esclusione, con una rilevante deroga al principio per il quale i partecipanti alle gare di appalto devono possedere i requisiti di partecipazione per l’intera durata della procedura selettiva (T.a.r. Lazio-Roma, n. 8938 del 2021, cit.; e già T.a.r. Campania n. 1713 del 2020).

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