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Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e principio di segretezza dell’offerta economica

Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e principio di segretezza dell’offerta economica

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Cons. Stato, Sez V, 14 marzo 2022, n. 1785. Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e principio di segretezza dell’offerta economica

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica, il quale costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica.

Secondo tale orientamento, quando la procedura di gara è caratterizzata (come nell’ipotesi di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa) da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che “fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi” (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287).

Tale divieto di commistione può rilevare anche solo sotto il profilo potenziale, in quanto il principio di segretezza dell’offerta economica tutela non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: invero è stato chiarito come “già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione” (In tal senso cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2732 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 612 del 2019).

Il principio di segretezza dell’offerta economica è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, al fine di assicurare il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.

Sulla base di principi, il Consiglio di Stato ha quindi chiarito come il condizionamento della valutazione, da parte della commissione di gara, può rilevare anche solo sotto il profilo potenziale, atteso che “la commistione tra offerta tecnica e offerta economica, nel senso dell’inserimento nella prima di elementi esclusivamente riservati alla seconda, implica una violazione delle esigenze di segretezza delle offerte (Cons. St., Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1813), nella misura in cui permette una conoscenza (anche se parziale) dei contenuti dell’offerta economica prima dell’apertura della busta che la contiene (con ciò vanificando irrimediabilmente le esigenze sottese alla sequenza procedimentale dell’apertura dei plichi e delle pertinenti verifiche e valutazioni)”.

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