Il giudizio di affidabilità dell’operatore compete alla stazione appaltante e non può essere condizionato dalle valutazioni dell’ANAC
Con sentenza n. 724 del 31.03.2022, il Tar Lombardia, Milano, Sez. I ha affermato che il sindacato sul corretto esercizio della discrezionalità della p.a. non può essere condizionato dalle valutazioni svolte dall’ANAC nell’ambito del procedimento di annotazione di una vicenda professionale nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016.
In proposito, i giudici amministrativi hanno ritenuto che spetta alla stazione appaltante valutare in concreto se gli elementi raccolti siano indice di un illecito professionale di gravità tale da incidere sull’affidabilità morale o professionale dell’operatore. Infatti, nella sentenza si legge che “nel valutare se un fatto rientri o meno tra le notizie c.d. utili, l’Autorità non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l’utilità dell’inserimento della notizia nel Casellario ai fini delle future valutazioni delle stazioni appaltanti” che, pertanto, rimangono libere di attribuire ai fatti annotati nel Casellario e ad ogni altra vicenda professionale la rilevanza che ritengano opportuna.
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