TAR Lazio, Sez. II, 29 aprile 2022, n. 5304. Ricorso cumulativo avverso diverse aggiudicazioni di distinti lotti di procedura selettiva originata da unico bando: condizioni e presupposti di ammissibilità
Il giudice amministrativo è tornato a pronunciarsi sulla questione concernente l’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso diversi provvedimenti di aggiudicazione di distinti lotti di una procedura di evidenza pubblica originata da unico bando.
La fattispecie all’esame del TAR concerne l’impugnazione cumulativa dei provvedimenti di aggiudicazione dei diversi lotti di gara, volta a contestare l’illegittimità della procedura sotto diversi e distinti profili.
Sia l’amministrazione sia gli operatori economici aggiudicatari dei diversi lotti si sono costituiti in giudizio eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 120, co.11-bis, c.p.a..
Nell’esaminare la fondatezza dell’eccezione in parola, il TAR ha preliminarmente richiamato il citato art. 120, co.11-bis, c.p.a., ricordando che ai sensi di tale disposizione, nel caso di procedure contraddistinte dalla presentazione di offerte per più lotti, “l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.
Ha in proposito osservato che “secondo la giurisprudenza formatasi sulla disposizione ora menzionata (ex plurimis: Cons. Stato, III, 3 luglio 2019, n. 4569), quest’ultima esprimerebbe la riaffermazione nella materia degli appalti pubblici della regola secondo cui il ricorso cumulativo costituisce l’eccezione e, pur non essendo precluso in astratto, esso ha comunque carattere eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati”, di talché “la regola generale dell’impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti (Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526)”.
Su tali basi il TAR, coerentemente con la giurisprudenza dallo stesso richiamata, ha ribadito che ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti è necessario che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, “di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati”.
Con la conseguenza, rilevata dal TAR, che ove siano impugnate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando, l’ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni, realizzando così una “identità di causa petendi e una articolazione del petitum che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta”.
Tanto premesso, il TAR, avendo rilevato che “nel caso di specie, come si può facilmente dedurre dalla mera lettura delle censure proposte in via principale, non vi è nei motivi dedotti un minimo comune denominatore” trattandosi di motivi “diretti a contestare le aggiudicazioni dei diversi lotti per ragioni eterogenee, ciascuna implicante un accertamento autonomo, non in grado di ripercuotersi automaticamente sull’aggiudicazione degli altri lotti” ha dichiarato inammissibile l’impugnativa, poiché “latamente al di fuori degli stretti binari in cui può muoversi, nel processo amministrativo, il ricorso cumulativo in virtù dei consolidati principi giurisprudenziali sopra sintetizzati”.