TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 27 aprile 2022, n. 5017. Sulle regole applicabili per la nomina della Commissione giudicatrice e sugli effetti dell’incompetenza dei commissari
Con la sentenza in commento il Tar Lazio è stato chiamato a decidere della fondatezza della censura con cui l’operatore ricorrente aveva contestato l’illegittima composizione di una Commissione di gara.
In primo luogo il TAR adito ha ricordato come “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
Quanto alla nozione di “specifico settore”, per il Tribunale adìto essa va interpretata nel senso che “la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto”, non essendo cioè richiesta “una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto”.
In tale prospettiva, “è pacifico che la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto […] di guisa che è in relazione allo specifico contesto di gara che va apprezzato il requisito della professionalità dei commissari”.
Nel caso specifico sottoposto al proprio scrutinio, il TAR Lazio ha rilevato che i membri della Commissione di gara – pur muniti di un variegato novero di esperienze professionali – non avessero, né singolarmente né globalmente considerati, la professionalità richiesta perché la commissione potesse dirsi formata in prevalenza da soggetti competenti nello “specifico settore” oggetto della gara, con conseguente caducazione del provvedimento di aggiudicazione nonché dei prodromici atti di gara.