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Appalto di servizi: l’indicazione delle quote in percentuale non richiede la corrispondenza tra quote di partecipazione ed esecuzione dei membri del RTI

Appalto di servizi: l’indicazione delle quote in percentuale non richiede la corrispondenza tra quote di partecipazione ed esecuzione dei membri del RTI

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, Sez. V, 16 maggio 2022, n. 6099. Appalto di servizi: l’indicazione delle quote in percentuale non richiede la corrispondenza tra quote di partecipazione ed esecuzione dei membri del RTI

Con la sentenza in epigrafe, il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’operatore economico classificatosi al secondo posto della graduatoria di una procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro per l’affidamento dei servizi di facchinaggio e di trasloco, destinati alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio.

In particolare, il ricorrente lamentava la mancata esclusione del RTI aggiudicatario, che, alla data di presentazione dell’offerta, sarebbe stato privo dei requisiti di partecipazione relativi all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN).

Il TAR ha respinto tale censura, evidenziando che la ratio del RTI è quella di “ampliare la platea dei possibili concorrenti, consentendo ai soggetti privi dei requisiti necessari di partecipare singolarmente alla procedura competitiva oppure di accedervi in associazione con altri operatori economici, anche al fine di acquisire esperienze ed elementi curriculari da poter spendere in successivi affidamenti”. Difatti, sarebbe del tutto irragionevole limitare la partecipazione alle sole R.T.I. i cui membri siano già in possesso singolarmente dei requisiti di capacità tecnico-economica di accesso, oltre che in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016.

Con il secondo motivo di ricorso, invece, il ricorrente censurava una discrasia tra la percentuale di esecuzione contenuta nell’offerta tecnica e quanto dichiarato dalla controinteressata nella documentazione amministrativa, con riferimento alla quota di partecipazione delle componenti del raggruppamento.

Il TAR ha respinto anche tale censura, rilevando come tale discrasia fosse dovuta ad un mero errore materiale, assolutamente irrilevante e non suscettibile di determinare alcun insanabile contrasto, né idoneo a rendere l’offerta economica inattendibile, plurima e aleatoria.

Peraltro, il TAR evidenzia che, “alla luce del quadro normativo vigente, ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nell’appalto di servizi l’indicazione delle quote in percentuale non richiede l’esatta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione, dovendo il raggruppamento correttamente individuare le sole “parti” del servizio oggetto di esecuzione. (…) Ciò che rileva è che il raggruppamento nel suo complesso, per quanto riscontrato nell’ambito dell’esame del primo motivo, risulta qualificato per l’intera prestazione e che la mandataria possieda comunque i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, secondo la visione sostanzialistica emersa anche nella giurisprudenza amministrativa in ordine all’affidabilità ed alla serietà delle imprese che costituiscono il raggruppamento (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 27 marzo 2019, n. 6)”.

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