TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 17 maggio 2022, n. 674. Gli allegati fanno parte della lex specialis di gara e hanno carattere vincolante
Con la sentenza in commento, il Tar Toscana ha respinto il ricorso di un’Associazione classificatasi seconda all’esito di una gara avente ad oggetto l’affidamento della gestione di un impianto sportivo.
In particolare, la ricorrente ha impugnato gli atti della procedura lamentando la mancata attribuzione di punteggio, relativo ad alcuni profili dell’offerta tecnica, il cui riconoscimento le avrebbe consentito di aggiudicarsi la gara.
La stazione appaltante, tuttavia, aveva provveduto ad affidare la gestione dell’impianto ad altra Associazione, poiché la ricorrente aveva omesso di presentare la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati nella propria offerta e che avrebbe dovuto allegare a pena di mancata attribuzione del punteggio sopra menzionato.
Pertanto, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente prospettava l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio al fine di integrare le carenze documentali riscontrate dall’amministrazione, sostenendo principalmente che l’onere di documentare il possesso dei requisiti necessari al fine di vedersi aggiudicata la gestione non fosse neppure desumibile dalle previsioni del bando di gara.
Il Tar ha respinto il ricorso e ha svolto alcune considerazioni circa il carattere vincolante delle disposizioni che costituiscono la lex specialis di gara e sui presupposti di operatività del soccorso istruttorio.
Quanto al primo aspetto, il Tar ha ritenuto che “benché il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto abbiano ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell’economia della procedura, tutti insieme costituiscono la lex specialis di gara”, evidenziando così il carattere vincolante che le disposizioni contenute in ciascuno degli atti menzionati assumono sia nei confronti dei concorrenti, sia nei confronti della stazione appaltante in attuazione dei principi costituzionali contenuti nell’art. 97 Cost. Il Tar ha quindi ribadito il consolidato principio in forza del quale la disciplina di gara “va individuata nella globalità delle prescrizioni indicate nella lex specialis e non nelle sole previsioni di bando”, come invece prospettato dalla ricorrente.
Quanto al secondo aspetto, i giudici amministrativi hanno ritenuto del tutto priva di fondatezza la prospettazione del ricorso al soccorso istruttorio, dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n.50/2016, l’ambito di operatività dell’istituto è circoscritto “alla mancanza, all’incompletezza e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di gara, fatta esclusione di quelle attinenti all’offerta economica e all’offerta tecnica” (come quelle che, ne caso di specie, la ricorrente aveva ritenuto di poter integrare) e che unanime giurisprudenza esclude “la sanabilità delle carenze che non consentono l’individuazione del contenuto delle offerte”.
(Carlotta Frattini)