TAR Roma, sez. III, 3.6.2022, n. 7215. Illegittimità del decreto variazione prezzi materiali (primo semestre 2021)
Con la sentenza in commento, su ricorso promosso dall’Associazione Nazionale Costruzione Edili (ANCE), il Tar Lazio, sez. III, è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021, pubblicato il 23 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Nella sostanza, la ricorrente chiedeva l’annullamento del suddetto Decreto poiché lo stesso non avrebbe proceduto ad individuare i materiali da costruzione che hanno subito un eccezionale aumento dei prezzi nel primo semestre dell’anno 2021.
In particolare, l’Associazione lamentava il fatto che le percentuali di aumento dei prezzi rilevate dal decreto ministeriale sarebbero risultate avulse dai reali prezzi di mercato e rilevate non sulla base di un univoco criterio di rilevazione ma di dati evidentemente irragionevoli trasmessi da Provveditorati, UnionCamere e Istat.
L’ANCE, dunque, contestava la metodologia seguita per la rilevazione degli incrementi seguiti ed il fatto che l’istruttoria condotta sarebbe stata carente tanto da condurre a risultati non in linea con gli incrementi di prezzo effettivi del mercato.
Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso promosso da ANCE, ha dichiarato la parziale illegittimità del Decreto.
Il Collegio ha infatti ravvisato un difetto nell’istruttoria che ha portato all’adozione del Decreto per la circostanza che, “dal raffronto dei dati resi all’esito delle rilevazioni effettuate dai provveditorati, da un lato, e dalle camere di commercio dall’altro, emergono invero esorbitanti – e non facilmente giustificabili- differenze idonee a minarne la complessiva attendibilità”.
Secondo il giudice amministrativo emergono infatti nella rilevazione delle esorbitanti differenze (nei dati raccolti da provveditorati e camere di commercio) idonee a minare l’attendibilità della rilevazione fatta. Dunque, in presenza di tali elementi il Ministero avrebbero dovuto effettuare approfondimenti sulle cause di tali anomalie e non limitarsi a trasfondere nel decreto i dati acquisiti poiché inaffidabili.
Quanto agli effetti della decisione, il TAR del Lazio, ritenendo necessario un soccorso istruttorio, rimette al “prudente apprezzamento dell’Amministrazione l’individuazione delle modalità più appropriate (ed eventualmente l’utilizzo anche dei dati riportati da parte ricorrente) per addivenire ad un affinamento delle rilevazioni condotte con riguardo alle voci di prezzo in questione e all’approntamento degli eventuali opportuni correttivi sulle risultanze emerse”.