Cons. Stato, Sez. V, 23.6.2022, n. 5189. È perentorio il termine per la conclusione del procedimento di annotazione nel casellario ANAC
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione giuridica circa la natura sanzionatoria o meno dell’inserimento della notizia di risoluzione contrattuale per inadempimento nell’Area B del Casellario informativo tenuto dall’ANAC.
La questione specifica atteneva ad una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di continuità elettrica dei locali tecnici presso una delle sedi del Comune di Venezia. In particolare, con determina dirigenziale, la stazione appaltante disponeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicataria, rappresentando il riprovevole comportamento tenuto dall’operatore economico nell’adempimento di prestazioni di fondamentale importanza per il corretto funzionamento dei server del data center del Comune di Venezia e conseguentemente per l’erogazione di numerosi servizi pubblici ad esso legati e ritenuti non sospendibili.
Avverso il dato provvedimento la società proponeva ricorso dinanzi al Tar del Lazio contestando la fondatezza dell’annotazione in quanto il contratto non si era mai perfezionato con la stazione appaltante e dunque essa non avrebbe potuto pronunciarsi sulla risoluzione. Nel merito poi l’operatore economico sosteneva di non aver posto in essere alcun comportamento qualificabile in termine di inadempimento ed in ogni caso, che tale inadempimento non poteva essere ritenuto grave, non essendo stato arrecato alcun pericolo al servizio.
Il TAR riteneva infondate le censure, escludendo la natura sanzionatoria delle annotazioni nel casellario ANAC.
A tal punto, l’impresa aggiudicataria proponeva appello al Consiglio di Stato.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni del giudice di prime cure. Secondo il Collegio emergerebbe con evidenza il disvalore per l’impresa che si determina dalla semplice lettura dell’annotazione, sicché non può essere condivisa l’interpretazione prospettata dal Tribunale amministrativo che esclude la natura sanzionatoria del provvedimento. Una tale valutazione, infatti, deve conseguire alla qualità e quantità degli effetti pregiudizievoli che il provvedimento arreca nella sfera giuridica del destinatario, da valutarsi caso per caso.
Pur non prevedendo l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, le iscrizioni operate da ANAC non sono innocue rispetto alla vita delle imprese, rilevando anche sotto il profilo dell’aggravamento della partecipazione dell’operatore rispetto a future selezioni pubbliche.
L’annotazione avvenuta nel caso in esame incide certamente sull’affidabilità dell’operatore interessato, connotandosi per il pregiudizio che comporta in riferimento all’immagine professionale di un’impresa tacciata di “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali” tale da “compromettere la buona riuscita della prestazione”.
Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’iscrizione nel casellario, a norma dell’art. 213, comma 10, cit., la quale denuncia un “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione” sebbene in teoria riferita all’utilità della notizia per la stazione appaltante, assuma effetti sanzionatori, in quanto incide sull’affidabilità dell’operatore e arreca un concreto pregiudizio al suo standing professionale.