Con sentenza n. 7353 del 22.08.2022 la quinta sezione del Consiglio di Stato fornisce una chiara distinzione tra soccorso istruttorio specificativo o procedimentale, previsto dall’articolo 6 della legge 241/1990 e soccorso istruttorio integrativo, disciplinato dal Codice dei contratti pubblici all’articolo 83, comma 9 e cui non è consentito ricorrere in relazione all’offerta tecnica ed economica. In proposito, il Collegio ricorda come alla stazione appaltante “sia certamente precluso di sollecitare integrazioni in ordine ad ambigue formulazioni della proposta negoziale (attività che si risolverebbe in forme anomale di dialogo, idonee ad alterare il canone di rigorosa parità di condizione fra i concorrenti)” ma precisa che non è altresì vietata la possibilità di sollecitare meri chiarimenti o illustrazioni sui tratti dell’offerta tecnica, qualora sia ritenuto opportuno nell’ ipotesi di proposte connotate di particolare complessità. Al riguardo, il Consiglio di Stato aggiunge che pur dovendosi ritenere sempre ammesso il soccorso specificativo, rimane certamente “fermo il divieto di integrazione dell’offerta” che va ben oltre la mera attività di precisazione finalizzata “a consentire l’interpretazione delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte”.
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