TAR Lombardia, Sez. I, 10 agosto 2022, n. 1916. Sulla verifica di non congruità dell’offerta da parte del responsabile unico del procedimento
Con la sentenza in commento, il TAR della Lombardia, sede di Milano, Sezione I, si è pronunciato in tema di verifica di non congruità dell’offerta da parte del responsabile unico del procedimento, nell’ambito di un appalto di lavori.
In particolare, nel caso in esame, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione dell’offerta della società ricorrente in seguito alla verifica di non congruità della stessa, effettuata in ragione dell’omissione e dell’ingiustificata sottostima di significative voci di costo – quali quelle per le spese generali, per la sicurezza e per il personale – nonché della genericità e dell’insufficienza delle giustificazioni rese in sede di procedimento. La ricorrente, dopo aver contestato la valutazione effettuata dal responsabile unico del procedimento, ha tentato peraltro di fornire, in sede giudiziale, giustificazioni sulla congruità dell’offerta presentata provvedendo alla riallocazione delle voci di costo omesse.
Sul punto il TAR ha preliminarmente evidenziato che “la valutazione di congruità dell’offerta è finalizzata ad accertarne la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità, in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto”. Il Collegio ha quindi rilevato come l’omissione di significative voci di costo e l’ingiustificata sottostima dei costi per il materiale ed il personale rendano del tutto inadeguata, nel suo complesso, l’offerta della società ricorrente rispetto al fine da raggiungere: la realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto.
Quanto alle giustificazioni rese in sede giudiziale, il Tribunale di primo grado ha poi evidenziato che il concorrente ha l’onere di proporre le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante nell’ambito del sub-procedimento di congruità dell’offerta e non in giudizio e che, “la diversa allocazione delle voci di costo è concessa solo se effettuata come rettifica di un errore materiale, desumibile ictu oculi all’interno dell’offerta, e comunque previa dimostrazione della effettiva capienza della voce di costo che le contiene”, non allegata nel caso di specie.
Il TAR, dunque, in ragione delle carenze riscontrate nell’offerta della ricorrente e dell’inammissibilità delle giustificazioni rese, ha ritenuto corretta la valutazione di inadeguatezza effettuata dalla stazione appaltante e ha conseguentemente ritenuto infondata la censura promossa dalla società.